Iperammortamento – Industria 4.0. Cosa fare e con quali tempistiche?

Soggetti Beneficiari : tutte le imprese con sede in Italia.

Finalità : è un incentivo atto a favorire l’implementazione nelle imprese dei più moderni sistemi di controllo e gestione dei processi produttivi, in conformità alle direttive Europee cosiddette “Industria 4.0” . L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A del DDL, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0

Gli investimenti devono essere effettuati:

  • dal 01.01.2017  al 31.12.2017
  • oppure la super valutazione si può applicare a tutti i beni acquistati dal 1/1/2018 al 31/12/2018 ed è concessa anche se il bene è acquistato/consegnato entro il 31 dicembre 2019 ma è necessario che l’impresa paghi al fornitore, a titolo di acconto, almeno il 20% dell’investimento entro il 31 dicembre 2018.

 

Modalità di acquisizione permesse : sono ammessi sia gli acquisti con risorse economiche dell’impresa, sia gli acquisti tramite finanziamento, sia le acquisizioni in Leasing

 

Agevolazione concessa : L’agevolazione consiste in un incremento figurativo del 150 %  del costo di acquisto dei beni ammissibili.

Per le Società di Capitali (SRL – SPA) il beneficio fiscale è pertanto pari al 36% del valore di acquisto del bene materiali strumentali nuovi e deve essere suddiviso in base agli anni di durata di ammortamento del bene  o in base alla durata del leasing

Per le Società di Persone (SAS – SNC) il beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale IRPEF e deve essere suddiviso in base agli anni di durata di ammortamento del bene in base alla durata del leasing

 

Come usufruire dell’agevolazione : Se il costo di acquisizione del bene è superiore a 500 mila Euro, è obbligatoria una  PERIZIA TECNICA GIURATA rilasciata da un ingegnere iscritto all’albo che non sia dipendente dell’impresa che acquista il bene e nemmeno del fornitore del bene.   Nei casi in cui il costo di acquisizione sia inferiore a 500 mila Euro la perizia tecnica non è obbligatoria ma può essere comunque redatta in alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, sgravando e tutelando quindi il legale rappresentante stesso della responsabilità di autocertificare che il bene sia o meno tra quelli ammissibili al c.d. IPER AMMORTAMENTO.

In ogni modo, come indicato nella Circolare 4/e del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate,  l’autocertificazione, come la Perizia Giurata, deve essere un relazione molto dettagliata contenente diverse informazioni atte a giustificare la motivazione per cui il bene è  ammissibile al cosiddetto Iper Ammortamento.

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