Iperammortamento – Industria 4.0. Cosa fare e con quali tempistiche?
Soggetti Beneficiari : tutte le imprese con sede in Italia.
Finalità : è un incentivo atto a favorire l’implementazione nelle imprese dei più moderni sistemi di controllo e gestione dei processi produttivi, in conformità alle direttive Europee cosiddette “Industria 4.0” . L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A del DDL, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0
Gli investimenti devono essere effettuati:
- dal 01.01.2017 al 31.12.2017
- oppure la super valutazione si può applicare a tutti i beni acquistati dal 1/1/2018 al 31/12/2018 ed è concessa anche se il bene è acquistato/consegnato entro il 31 dicembre 2019 ma è necessario che l’impresa paghi al fornitore, a titolo di acconto, almeno il 20% dell’investimento entro il 31 dicembre 2018.
Modalità di acquisizione permesse : sono ammessi sia gli acquisti con risorse economiche dell’impresa, sia gli acquisti tramite finanziamento, sia le acquisizioni in Leasing
Agevolazione concessa : L’agevolazione consiste in un incremento figurativo del 150 % del costo di acquisto dei beni ammissibili.
Per le Società di Capitali (SRL – SPA) il beneficio fiscale è pertanto pari al 36% del valore di acquisto del bene materiali strumentali nuovi e deve essere suddiviso in base agli anni di durata di ammortamento del bene o in base alla durata del leasing
Per le Società di Persone (SAS – SNC) il beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale IRPEF e deve essere suddiviso in base agli anni di durata di ammortamento del bene in base alla durata del leasing
Come usufruire dell’agevolazione : Se il costo di acquisizione del bene è superiore a 500 mila Euro, è obbligatoria una PERIZIA TECNICA GIURATA rilasciata da un ingegnere iscritto all’albo che non sia dipendente dell’impresa che acquista il bene e nemmeno del fornitore del bene. Nei casi in cui il costo di acquisizione sia inferiore a 500 mila Euro la perizia tecnica non è obbligatoria ma può essere comunque redatta in alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, sgravando e tutelando quindi il legale rappresentante stesso della responsabilità di autocertificare che il bene sia o meno tra quelli ammissibili al c.d. IPER AMMORTAMENTO.
In ogni modo, come indicato nella Circolare 4/e del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’autocertificazione, come la Perizia Giurata, deve essere un relazione molto dettagliata contenente diverse informazioni atte a giustificare la motivazione per cui il bene è ammissibile al cosiddetto Iper Ammortamento.