BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: DGR 771/2017 REGIONE VENETO
POR FESR REGIONE VENETO 4.2.1
TEMPISTICHE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria. Si possono presentare dalle ore 10.00 del 15/06/2017 fino alle ore 18.00 del 31/07/2017.
ATTIVITÀ FINANZIABILI
Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.
Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:
Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica.
La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando.
Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite:
- progetti finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità operativa oggetto dell’intervento attraverso:
- installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
- interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori e simili).
- interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
- progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili:
- installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento.
- installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 la cui produzione di energia è destinata all’autoconsumo in processi di lavorazioni industriali.
Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto al comma 5.2, Fase 1, attraverso, alternativamente:
- relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al lgs n.102 del 2014.
Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.
Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata di cui alla fase 3, lett. a) sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati.
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 15 luglio 2018.
BENEFICIARI
I beneficiari del finanziamento agevolato sono tutte le piccole e medie imprese (PMI) con sede in cui si svolgerà l’intervento all’interno della Regione Veneto.
Sono ammesse soltanto le imprese rientranti nei settori ATECO allegati alla scheda in chiusura del presente documento
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, l’impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 finalizzata a:
- individuare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità operativa oggetto dell’intervento.
- individuare opportunità di risparmio energetico per l’unità operativa oggetto dell’intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020);
- quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate.
SPESE AMMESSE
- fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica;
- fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a).
- opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);
- spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all’articolo 14, comma 2.
Le spese devono essere:
- sostenute e pagate esclusivamente dall’impresa beneficiaria4. A tal fine, fa fede l’intestazione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali nonché del giustificativo di pagamento;
- sostenute e pagate interamente ed esclusivamente dall’impresa beneficiaria tra:
- il 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la diagnosi energetica ante intervento;
- l’1 gennaio 2017 e il 15 luglio 2018 per le altre
- pertinenti al progetto proposto e ammesso al contributo;
- riferite ad attività svolte nell’unità operativa oggetto dell’intervento;
- riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi
I beni devono:
- essere nuovi di fabbrica6 e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
- essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell’agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’oggetto sociale e l’attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
- non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita
TIPO DI SOVVENZIONE
L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile.
L’agevolazione è concessa:
- nel limite massimo di euro 150.000,00
- nel limite minimo di euro 30.000,00
Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE 1407/2013)