Invitalia – Bando per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, a euro 50.000.000,00 comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:
- essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- essere non inferiori a euro 500,00
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi
- Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
RIMBORSO CONCEDIBILE
Il rimborso di cui al presente Bando è concesso, nei limiti delle risorse disponibili nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo minimo di 500€ e massimo per impresa di euro 150.000,00.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:
FASE 1 – Prenotazione del rimborso
In questa fase, le imprese interessate possono inviare una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.
FASE 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.
I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase 3.
FASE 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso l‘apposita procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.
NOTE
L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. Il legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. A tal fine, anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi.
EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.
CONTROLLI
L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione. Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.
Ai fini delle verifiche sulle domande, l’Agenzia può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.
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