Bonus Alberghi: credito d’imposta annualità 2020 – 2021

Nell’ambito delle misure per il sostegno e il rilancio dell’economia nel settore turistico e termale l’articolo 79 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha destinato  180 milioni di euro per ciascuna annualità al rifinanziamento del credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive.

Il cosiddetto bonus alberghi è riproposto, in versione potenziata, con riferimento alle spese sostenute nel biennio 2020-2021 ovvero, per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare, nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019.

Le principali novità rispetto alla normativa originaria consistono:

  • nell’ampliamento dell’ambito applicativo soggettivo dalle strutture ricettive turistico-alberghere ad anche le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e attività analoghe); stabilimenti termali come da art 3 L323/2000; attività agrituristiche ai sensi della L 96/2006 e relative norme regionali
  • nella modalità di fruizione del credito d’imposta, ammesso esclusivamente in compensazione anche in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in n quote annuali;
  • nell’aliquota stabilita, in continuità con le modifiche apportate per i periodi 2017 e 2018 dalla Legge di Bilancio 2017, in misura pari al 65%.

 

Di seguito sono riepilogati i tratti fondamentali del reintrodotto credito d’imposta:

  • ambito applicativo oggettivo:
    • interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art 3, comma 1, lettere b), c), d), D.P.R. 380/2001
    • interventi di eliminazione di barriere architettoniche
    • interventi di incremento dell’efficienza energetica
    • acquisto di mobili e componenti d’arredo, con specifico vincolo di permanenza
  • ambito applicativo oggettivo – stabilimenti termali
    • realizzazione di piscine termali
    • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
  • modalità di fruizione:
    • utilizzo esclusivo in compensazione
    • utilizzo anche in unica soluzione

 

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