Regione Veneto – DGR1510/2021 Sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare

La Regione Veneto con una dotazione finanziaria iniziale di 33.500.000,00€ intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e dei servizi alle imprese, al fine di rilanciarli tramite la digitalizzazione e l’adozione di modelli di economia circolare.

Destinatari

PMI del sistema manifatturiero e dei sevizi esercitanti un’attività economica classificata con codice ISTAT ateco 2007 primario o secondario rientrante in questo allegato.

Valore di progetto e caratteristiche del sostegno

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:

    • nel limite massimo di euro 150.000,00  corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
    • nel limite minimo di euro 24.000,00  corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00.

Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00.

In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e non inferiore a euro 80.000,00

L’erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo del 40% e saldo, ovvero direttamente a saldo.

 

Interventi e spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili e intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, all’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, all’ammodernamento di macchinari e impianti, nonché alla riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e di promozione della digitalizzazione, rientranti nelle seguenti voci:

a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo. I beni devono essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione e le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina. Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di “Transizione 4.0”; in tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le eventuali spese relative a beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, connessi agli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere, quindi, anch’essi compresi nell’intervento oggetto di contributo; in caso contrario le spese per i sopracitati beni immateriali rientrano nella successiva lettera b).

Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all’assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento presentata a corredo della domanda.
Infine, rientrano nella voce “macchinari”, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”; per quanto riguarda gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i veicoli:

a) autospazzatrici;
b) autospazzaneve;
c) autoinnaffiatrici;
d) autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione linee elettriche;
e) autoveicoli gru;
f) autoveicoli per il soccorso stradale;
g) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
h) autoveicoli per disinfezioni;
i) autosaldatrici;
j) autoscavatrici;
k) autoperforatrici;
l) autosega;
m) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
n) autopompe per calcestruzzo.

b) programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a);

c) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); la spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a euro 5.000,00 con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Sono ammissibili al contributo le spese per:

1. consulenza qualificata finalizzata all’ottenimento della certificazione;
2. l’ente di verifica e di certificazione;
3. la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).
Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui ai punti 1) e 3) l’impresa richiedente deve ottenere la relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo.

d) premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione per ottenere l’anticipo del 40%. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alle precedenti voci a), b) e c).

Le spese devono essere sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 1° novembre 2021 e il 14 febbraio 2024.

 

Tempistiche

La procedura è valutativa con presentazione delle domande dal 25 novembre 2021, fino al 9 febbraio 2022.

La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

 

Premialità

Verrà data premialità oltre che ai progetti che prevedono l’introduzione di almeno un bene interconnesso e alle istanze accompagnate da una diagnosi energetica, anche ai progetti che prevedono la presenza e/o l’ottenimento di una delle certificazioni previste; alle aziende che hanno redatto il proprio bilancio o rapporto socio-ambientale di sostenibilità per l’anno 2020; la presenza di almeno una domanda di brevetto; possesso del “rating di legalità”; appartenenza a un Distretto Industriale delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese; alle aziende localizzate nella aree di crisi industriale; agli interventi realizzati nei Comuni montani

Regime di Aiuti

Qualora le disposizioni di cui al “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” siano prorogate oltre l’attuale scadenza prevista del 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del predetto “Quadro temporaneo”. In tal caso l’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto del massimale di aiuto pari a euro 1.800.000,00 di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

In assenza della sopracitata proroga, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Cumulo

Qualora le agevolazioni previste dal presente Bando siano concesse ai sensi della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, esse sono cumulabili con le altre misure di cui al medesimo “Quadro Temporaneo” nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle specifiche Sezioni dello stesso. Inoltre, le citate agevolazioni possono essere cumulate con aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento “de minimis” ovvero nell’ambito del Regolamento generale d’esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014), a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui ai suddetti Regolamenti.

Qualora le agevolazioni previste dal presente Bando siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali” di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

 

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