Il regime De Minimis: normativa sugli Aiuti e imprese uniche
Cosa sono gli aiuti de minimis? Perchè è fondamentale monitorarne il cumulo e quali sono gli strumenti disponibili?
Lo Stato e Le pubbliche autorità possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni dettate dal regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro; che si abbassano a 100.000€ per le imprese di trasporti e a 15.000€ per le imprese agricole.
Ciò significa che per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare dell’agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.) purchè in regime de minimis, nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime.
A titoli esemplificativo si elencano nel documento di approfondimento i contributi che rientrano nella sfera del “de minimis” con anche un esempio di compilazione di una tabella de minimis con specifico riferimento “all’impresa unica”.
Consigliamo di relazionarsi direttamente con il consulente che ha proposto il contributo o con l’Istituto che lo ha concesso per la verifica puntuale oltre che ovviamente di consultare il Registro Nazionale Aiuti di Stato, portale de Ministero dello Sviluppo Economico all’interno del quale è possibile verificare tutti gli Aiuti concessi, non solo quelli in de minimis, anche se solamente a livello di singola azienda/codice fiscale. Il portale quindi, non permette ad oggi una interrogazione cumulativa e relativa “all’impresa unica”.