Prorogato per il 2020 il credito d’imposta formazione 4.0
La misura conferma sostanzialmente la disciplina in vigore fino al 31/12/2019, riconoscendo uno sconto fiscale calcolato sul costo dei dipendenti relativamente alle ore occupate in attività formative inerenti alle tecnologie di Industria 4.0. La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto tuttavia alcune importanti modifiche:
- Diversi limiti per medie e grandi imprese e aumento della percentuale per la formazione di lavoratori svantaggiati: pur rimanendo invariate le percentuali di credito esigibile a seconda della dimensione dell’impresa, cambia il limite massimo annuale ammissibile per medie e grandi imprese.
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- Per le piccole imprese 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di spesa di euro 300.000.
- Per le medie 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di spesa di euro 250.000.
- Per le grandi imprese 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di spesa di euro 250.000.
- Indipendentemente dalla dimensione dell’impresa inoltre, il credito aumenta al 60% per i lavoratori svantaggiati (*).
- Nessuna necessità di accordo sindacale: non è più necessario che le attività formative vengano regolate tramite contratto di II livello. Viene quindi eliminato l’obbligo di firma e deposito dell’accordo sindacale. Le imprese che si avvarranno del beneficio fiscale dovranno però effettuare una comunicazione al Ministero, i cui contenuti, modalità di invio ed eventuali limiti temporali verranno definiti tramite successivo decreto.
- Gli ITS inseriti fra i soggetti formatori esterni ammissibili: ai soggetti esterni all’impresa titolati a svolgere le attività di docenza stati aggiunti gli Istituti Tecnici Superiori. Confermati gli Organismi di Formazione accreditati in Regione e le azienda accreditate ISO 9001 EA37
- Limiti per l’accesso al beneficio fiscale: in aggiunta al già presente limite per le imprese considerate “in difficoltà” ai sensi del regolamento 651/2014, non saranno ammesse al credito d’imposta le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9.2 del D.Lgs. 231/2001. Per accedere al credito d’imposta le azienda dovranno risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Ricordiamo inoltre:
Obiettivi: formare i lavoratori per l’Industria 4.0 permettendo a loro e alle aziende stesse di essere competitivi e appetibili per un mercato che si trasforma e si innova continuamente, consapevoli che tecnologie aziendali e competenze personali sono un binomio inscindibile. Le attività formative agevolabili devono quindi rientrare nel Piano nazionale Impresa 4.0 (big data; cloud computing, cyber security, prototipazione rapida, robotica, IoT, integrazione digitale ecc..) ed essere applicate ad ambiti specifici, quali:
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- informatica
- vendita e marketing
- tecniche e tecnologie di produzione
I costi rendicontabili e oggetto del credito saranno relativi al costo aziendale del personale (al lordo delle ritenute e contributi previdenziali inclusi ratei di TFR, mensilità aggiuntive, ferie permessi) dipendente attivo nel piano formativo 4.0 in qualità di allievo, docente, tutor. Per il ruolo di docente e tutor è ammissibile un costo fino a massimo il 30% della retribuzione annua.
Utilizzo del credito
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- esclusivamente in compensazione con mod. F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi sostenuti.
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo
- non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (L.244/2007, art. 1,
c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34) - non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi
passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5)
Cumulabilità
L’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea ed è cumulabile con altri Aiuti di Stato con le intensità massime di aiuto previste dal Reg.UE 651/2014.
Lavoratori svantaggiati (*)
“Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Ai sensi di tale decreto, la prima categoria comprende i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
b) hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
d) hanno compiuto 50 anni di età;
e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR;
f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sotto rappresentato;
g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:
– è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);
– è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g)”.
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